di   Storia Contemporanea homepage
Sonia Residori
La “pelle del diavoloâ€
La giustizia di fronte alla violenza della guerra civile (1943-45)
1.  «La più sacra delle parole: Giustizia»' onmouseover='this.style.backgroundPosition="-1px -61px"' onmouseout='this.style.backgroundPosition="-1px -31px"' onclick='CommArea.action ="qe_page.php"; CommArea.target ="_self"; CommArea.userID.value ="Zetamente"; CommArea.fromPage.value ="qua[page]"; CommArea.nextPage.value ="qua[page]"; CommArea.quaCode.value ="QR"; CommArea.quaDay.value ="2010-04-07"; CommArea.quaSeq.value ="1"; CommArea.quaCap.value ="1"; CommArea.quaSub.value ="0"; CommArea.quaArg.value ="0"; CommArea.submit()'>
indice
3.  Lezioni di civiltà' onmouseover='this.style.backgroundPosition="-1px -76px"' onmouseout='this.style.backgroundPosition="-1px -46px"' onclick='CommArea.action ="qe_page.php"; CommArea.target ="_self"; CommArea.userID.value ="Zetamente"; CommArea.fromPage.value ="qua[page]"; CommArea.nextPage.value ="qua[page]"; CommArea.quaCode.value ="QR"; CommArea.quaDay.value ="2010-04-07"; CommArea.quaSeq.value ="1"; CommArea.quaCap.value ="3"; CommArea.quaSub.value ="0"; CommArea.quaArg.value ="0"; CommArea.submit()'>
note

2.  La giustizia offesa

Ma qual’era la esigenza più intensamente avvertita da tutti? «Tutta la nostra speranza» scriveva il presidente del CLN vicentino Antonio Lievore, «è puntata in una sola parola: la legge. La legge che per noi è il grande motivo che ci ha spinto ad arrischiare, a soffrire, ed a superare il dolore, quando i nostri migliori fratelli di lotta ci cadevano attorno; la legge che trova estrinsecazione nella più grande, nella più sacra delle parole: Giustizia»44.
Giustizia, un concetto astratto, ma era l’ideale che aveva sorretto coloro che erano stati costretti a subire una cruenta repressione, e che doveva trovare la sua realizzazione nella punizione esemplare dei capi o degli esecutori, di coloro che avevano ordinato o eseguito i crimini subiti. Il carattere stesso della guerra civile, che si era svolta coinvolgendo interi paesi, causando sofferenza e morte in un gioco di ritorsione sempre più crudele, aveva creato un desiderio di giustizia che sconfinava spesso in quello della vendetta. Fra la primavera del ’45 e quella del ’48 nel mite e religioso Veneto rurale, come nel resto d’Italia del Nord, al di là delle peculiarità delle singole zone, si verificò una serie interminabile di atti violenti: episodi al confine fra violenza comune e violenza politica, nuovi conflitti sociali, crimini puri e semplici che affondavano le proprie radici nel ricordo individuale di torti subiti e di vessazioni patite sia nel corso del conflitto che lungo il ventennio fascista.
Lutti, dolori e rancori di comunità e di famiglie si sovrapponevano, ma gli atti di violenza nei confronti di fascisti che erano tornati alle loro case si intrecciavano al maturare di un senso profondo di “giustizia offesaâ€, alla sensazione che la “giustizia non era stata fatta†e si mescolavano al più generale clima di violenza del dopoguerra, tanto che non è sempre facile comprendere in che misura le motivazioni politiche si intrecciassero a rancori diversi, a “rese dei conti†di differente natura ed origine45.
Le punizioni tanto attese non ci furono, almeno nella misura delle aspettative delle parti lese, e nel giro di poco tempo le vittime trovarono i loro carnefici liberi, di camminare per le stesse contrade che avevano incendiato e depredato, di occupare lo stesso posto di lavoro precedente nonostante la tanto decantata da un lato e deplorata dall’altro, “epurazioneâ€, garantiti da un sistema politico che alla giustizia aveva preferito la “ragion di statoâ€46.
Eppure la Corte d’Assise Straordinaria di Vicenza, divenuta sezione speciale della Corte d’Assise allo spirare dei sei mesi, fece un lavoro egregio nel giudicare e condannare gli imputati ritenuti colpevoli di crimini. Nel corso dei due anni di attività furono emanate 29 condanne a morte, anche se nessuna di esse fu eseguita, e quasi il 40% delle pene inflitte comportava una reclusione superiore ai dieci anni, mentre le assoluzioni o il “non doversi procedere†riguardavano poco più del 10%. Tra tutte le città venete la Corte di Vicenza fu quella che inflisse le condanne più severe, eppure, esclusa l’eccezione di Belluno, con Verona e Treviso fu tra le Corti che celebrò meno processi, in quanto solo una percentuale tra il 12 e il 13% dell’attività istruttoria fu portata a giudizio47. Per questo la severità delle pene va senz’altro messa in relazione con la grave tipologia, a cui abbiamo già fatto riferimento, dei reati sottoposti a giudizio.
Ancora diversi anni fa Lawrence Friedman, sociologo autore di importanti saggi sulla storia del diritto americano e sui rapporti fra diritto e società, acutamente osservava che:
«il diritto è – nel lungo periodo – un prodotto della cultura e della società; e – nel breve periodo – il diritto mostra sempre l’impronta delle forze sociali e dei conflitti esistenti. I valori e i concetti del diritto provengono anch’essi dalla società: e sono, in particolare, i valori e i concetti di chi è potente e influente. Se così non fosse, se il sistema giuridico riflettesse valori diversi da quelli propri di chi controlla il sistema politico, il sistema sociale e il sistema economico, allora il diritto darebbe logicamente luogo a risultati “sbagliatiâ€, cioè a dire sbagliati dal punto di vista del potente [...]. Ora, dei risultati in questo senso “sbagliati†possono essere tollerabili per un periodo breve, o occasionalmente, o in materie di scarsa importanza, fintantoché le istituzioni giuridiche che emettono i risultati “sbagliati†conservano una buona riserva di consenso e di legittimità su cui reggersi; ma, alla lunga, questo consenso verrebbe meno e non vi sarebbe consenso sufficiente a mantenere in vita il sistema [...]. Simile relazione [...] è particolarmente forte nel diritto moderno, che è fondamentalmente utilitaristico e strumentale»48.
Il diritto, per dirla con le parole di Friedman, produsse per poco tempo risultati “sbagliati†dal punto di vista di chi controllava il sistema politico, sociale ed economico e furono “corretti†nel giro di pochissimo tempo. La nuova classe dirigente democratica intervenne subito, quando i processi erano ancora in pieno svolgimento, a correggere le “distorsioni†provocate dalle sentenze sia mediante l’operato della Corte Suprema di Cassazione sia attraverso provvedimenti legislativi quali amnistie, indulti e condoni.
In nome di un vago progetto di pacificazione nazionale fu emanato il decreto legge del 22 giugno 1946, conosciuto come «amnistia Togliatti» sulla cui piena paternità del provvedimento del ministro Guardasigilli del tempo oramai non ci sono dubbi49. E’ probabile, come sostiene Capogreco, che questo primo decreto di amnistia fosse in realtà parte integrante della strategia di rimozione del passato fascista del paese, che prese corpo e poi si sviluppò in seguito, con la decisione di impedire la punizione dei criminali di guerra da parte degli Stati aggrediti dall’Italia, ponendo le basi per un’autoassoluzione completa del paese50.
L’amnistia del 22 giugno 1946 prevedeva riduzioni delle pene inflitte dalle Corti d’Assise straordinarie e l’annullamento solamente per quelle inferiori ai cinque anni. Si trattava di un provvedimento oltremodo generoso, anche se sussistevano dei casi particolari. Erano eccettuati, ad esempio, i gerarchi, chi aveva rivestito elevate funzioni di direzione civile o politica o di comando militare. Inoltre, era esclusa l’amnistia quando «siano stati commessi fatti di strage, sevizie particolarmente efferate, omicidio o saccheggio, oppure i delitti siano stati commessi a fine di lucro»51. Le indecisioni e le imperfezioni del decreto Togliatti offrirono ad avvocati smaliziati gli espedienti più disparati per arrivare ad un’assoluzione indiscriminata di tutti i fascisti arrestati, compresi coloro che si erano macchiati di delitti spietati e di atroci sevizie.
In ultima analisi, ben pochi furono gli imputati che non poterono usufruire dei benefici della clemenza giudiziaria in quanto alla prima amnistia del 1946 seguirono negli anni successivi indulti, atti di clemenza, grazia e quant’altro. Il giudizio d’appello non era previsto contro le sentenze delle Corti straordinarie d’Assise, ma era ammessa l’impugnazione alla Corte di Cassazione entro tre giorni, dieci in caso di condanna a morte. Poiché la gran parte dei ricorsi proveniva dalle regioni settentrionali, s’istituì a Milano una sezione straordinaria della Cassazione che rimase operativa sino al 12 novembre. Dopo tale data i ricorsi confluirono alla Corte di Cassazione ordinaria di Roma. Più ancora dei provvedimenti di clemenza, fu devastante l’operato di questa Corte composta da giudici che continuarono ad amministrare la giustizia secondo i criteri fascisti di cui erano plasmati, ma soprattutto operarono come se gli eventi bellici di cui gli italiani erano protagonisti fossero accaduti in un altro paese, in un altro mondo52.
La Corte Suprema di Cassazione svolse il suo compito in modo decisamente miope e talvolta con una mancanza di umanità offensiva per la dignità e i sentimenti delle vittime, attraverso l’annullamento immediato e la relativa scarcerazione, oppure l’annullamento e il rinvio in sedi diverse, talora lontane e difficilmente raggiungibili dai testimoni, talvolta più volte per lo stesso processo fino all’assoluzione dell’imputato. Quasi tutti i fascisti tornarono ben presto a piede libero, alcuni ottennero la riabilitazione, altri rimpatriarono perché amnistiati in contumacia, anzi pur non presenziando mai al processo ne ottennero l’annullamento da parte della Cassazione e poterono usufruire di ogni condono successivo.
Le stesse sentenze, quindi, emesse dalla Corte d’Assise di Vicenza furono in gran parte annullate, parzialmente o totalmente, poi dalla Corte Suprema di Cassazione, la cui ingerenza continuerà fino alla fine dell’attività, delegittimandone così l’operato53. Esemplare in questo senso è la vicenda processuale di Umberto Bertozzi, che il Tribunale vicentino condannò alla pena di morte il 4 giugno 1947, ritenendolo pienamente colpevole assieme al suo collaboratore Franco Banchieri.
Il Bertozzi, tenente chimico della Marina Militare, fu dapprima aiutante maggiore e ufficiale di disciplina a La Spezia e poi capo dell’ufficio I (investigativo) della X Mas, agli ordini diretti del comandante Junio Valerio Borghese54, «col quale si era dichiarato pienamente d’accordo nella valutazione degli avvenimenti che, secondo lui, imponevano di fare la resistenza ai cosiddetti nemici, cioè agli alleati, e ai cosiddetti ribelli, cioè agli elementi partigiani, a fianco degli alleati tedeschi; il che infatti avvenne a opera delle formazioni della X Mas». Secondo i giudici vicentini «la X Flottiglia Mas era una formazione della Marina Militare che nell’ultimo anno della lotta contro il governo nazionale legittimo e gli alleati acquistò, alle dipendenze della pseudo-repubblica di Salò, e in effetti in istrettissimo legame e, anzi, dipendenza, del tedesco invasore, una grande importanza, giungendo quasi alla proporzione di una grande unità. Si parla di una trentina di Battaglioni (Folgore, Sagittario ecc. ecc.). Presso il comando generale della formazione esisteva l’ufficio I (ufficio informazioni), il quale, per le stesse ammissioni del Bertozzi, era stato affidato alla direzione di costui»55.
L’attività criminosa del Bertozzi si svolse nelle zone dove, a seconda delle vicende belliche, si spostavano i reparti della X Mas: La Spezia, Apuania, l’appennino parmense, le zone di Ivrea e di Cuorgnè nel Piemonte, quelle di Spilimbergo, Maniago, Gorizia nella Venezia Giulia, Conegliano nel Veneto e, infine, nella zona di Thiene in provincia di Vicenza. Il Bertozzi venne ritenuto colpevole di un centinaio di «omicidi volontari», fra cui il concorso nella strage di 63 persone avvenuta a Forno di Massa il 13 giugno 1944, e di numerosissime sevizie particolarmente efferate.
In questi termini si espresse la sentenza:
«In linea di fatto, sono state descritte a lungo e specificate tali sevizie, delle quali devono rispondere i due rei nel quadro generale del delitto di cui l’art. 5 del 27.7.44 n. 159 e 51 c.p.m.g., il Bertozzi quale ordinatore, e varie volte esecutore materiale, per tutto il periodo della lotta antipartigiana, e il Banchieri (n.d.a. maresciallo dell’ufficio I della Xa Mas) per il periodo dalla fine di agosto 1944 al giorno della liberazione, quale esecutore alle dipendenze del Bertozzi, e spesso, come ordinatore, in occasione degli interrogatori da lui personalmente diretti. La Corte, richiamandosi anche alla ormai copiosa giurisprudenza delle Corti di merito e dal Supremo Collegio, si è convinta che quasi tutti i fatti di sevizie di particolare efferatezza, cioè quelle sevizie che, per la particolare crudeltà e perfidia, materialmente e moralmente, emergono sopra i comuni maltrattamenti occorsi in occasione degli interrogatori dei partigiani, o ritenuti tali, catturati. E così basti ricordare che in molti e molti casi si sottoponevano i pazienti a trattamenti con la corrente elettrica: si introducevano spilli sotto le unghie delle dita delle mani e dei piedi, si penetravano con verghette d’acciaio le piante dei piedi, si punzecchiavano al petto e alla schiena gli interrogati, in modo da tatuare la lettera X: si colpivano (sistema più frequente) con bastonate e nerbate - fino a 200 - con uso di verghe e nervo di bue, o scudisci o cinghie. L’efferatezza in molti casi consisteva nel moltiplicarsi e nel prolungarsi delle sofferenze, con gli interrogatori alternati a sevizie per molte ore di seguito. Spesso si stringeva con un cappio al collo il paziente, fin quasi a soffocarlo, e quando questi era svenuto, lo si faceva rinvenire con secchi d’acqua gelata (il Banchieri aveva inventato un tipo speciale di nodo scorsoio) e il paziente era poi mandato a godere il fresco di dicembre sull’alto della torre del castello di Conegliano, senza alcun riparo. Ragazzi, poco più che bambini, venivano torturati ed esposti a mille disagi. Si ricorse anche a qualche novità, forse per porgere qualche svago agli esecutori: una coppia di inquisiti, che dovevano battersi l’un l’altro, come i lottatori del circo, aizzati dagli aguzzini, e percossi da costoro, sol che diminuisse l’ardore della lotta. Più volte i cani poliziotti furono aizzati e azzannarono i pazienti, e taluno giunse persino a una sessantina di morsi. Qualcuno, battuto sulla schiena a dorso nudo, con la pelle ridotta tutta a una piaga, fu costretto a rivestirsi e a dover soffrire le torture dei panni che si attaccavano alle piaghe. A vari patrioti, persino a un sacerdote, furono legati i testicoli, e dati strappi e strattoni dolorosissimi. Ad altro veniva legata attorno alla fronte una cordicella, la quale veniva gradatamente stretta col mezzo di un pezzo di legno, girato a guisa di vite. Va notato che molte tra siffatte sevizie lasciarono tracce che furono accertate a mezzo di perito, e che, persino, per i fatti di Maniago e Conegliano, la cosa destò tanto scalpore e indignazione, che dovettero occuparsene persino le autorità repubblicane, e fu preso fin d’allora qualche provvedimento. In un certo senso vanno considerati alla stessa stregua delle gravi sevizie materiali, anche quelle morali, come, si dice, lo sputare ripetutamente in faccia a un invalido di guerra, l’inscenare la macabra commedia della finta fucilazione, per spaventare gli arrestati e i loro congiunti, l’offendere deliberatamente il pudore delle donne arrestate denudandole, e percuotendole in presenza di molte persone, o, col pretesto di una visita medica del genere di quelle che si passano alle prostitute, costringendo le donne a esibire le parti genitali, o, infine, offendendo il carattere sacro della persona, strappando al prete le vesti sacerdotali e percuotendoli e insultandoli con le più sconce bestemmieâ€.
Il Bertozzi venne condannato alla pena di morte mediante fucilazione alla schiena, commutata dalla Corte Suprema prima in ergastolo con sentenza del 9 aprile 1948, poi con ordinanza 21 luglio 1950 in 30 anni di reclusione con concessione dei condoni. Successivamente ancora la Corte Suprema, con sentenza 25 gennaio 1952, dispose la revisione della prima sentenza di morte emessa a Vicenza, rinviando il giudizio alla Corte d’Assise presso la Corte d’Appello di Venezia e concedendo intanto la libertà provvisoria al Bertozzi che fu scarcerato. A Venezia il dibattimento per la revisione avvenne nel 1963 e con la sentenza del 25 febbraio 1963 fu applicato il beneficio dell’amnistia, dichiarati estinti i reati e cessata l’esecuzione della sentenza del 1947. Bertozzi morì di malattia nel 196456.
Il processo di epurazione avrebbe dovuto essere un processo collettivo di una società che guardava dentro se stessa, assumendosi la responsabilità delle proprie colpe. Invece i protagonisti della resistenza si ritrovarono in una società immersa nella miseria morale, ma decisa a tutti i costi ad evitare il rinnovamento al suo interno, continuando a calpestare l’idea del diritto come l’aveva educata il fascismo. Il risultato fu che molti crimini rimasero impuniti, molti settori sociali non furono neppure sfiorati dall’epurazione, coloro che erano stati chiamati a rispondere alla giustizia vennero ben presto riabilitati e perfino reintegrati nei loro incarichi. A Vicenza tra i beneficiari del decreto c’erano nomi tristemente famosi come l’ex questore Linari, Angelo Berenzi il direttore de Il Popolo Vicentino, ma anche tanti componenti della XXII Brigata Nera “Faggion†di Vicenza o dell’U.P.I. della G.N.R. che avevano terrorizzato, stuprato e torturato, personaggi forse meno famosi, ciò nondimeno ancor più conosciuti per le loro efferate azioni sia tra la popolazione civile sia tra i resistenti. Le proteste da parte del mondo della Resistenza alimentarono e accompagnarono il riapparire di una violenza politica nei confronti degli amnistiati che tornavano a casa tranquillamente con tentativi intimidatori mediante scoppi di bombe, spari di arma da fuoco contro la vittima, attentati notturni o sulla porta di casa. È opportuno, comunque, ricordare che almeno per il Vicentino a tale violenza corrispose una pari risposta da parte fascista, con attentati e azioni dimostrative, per la precoce costituzione delle S.A.M. (squadre d’azione Mussolini) fin dai giorni seguenti la strage compiuta dai partigiani nel carcere di Schio57.
Al fallimento dell’epurazione si affiancò in tutto il Paese una sorta di processo sociale indipendente e parallelo di condanna, che non servì né a riparare i danni dei torti subiti, né a rinsaldare il tessuto sociale abraso dalla violenza fascista e nazista. Testimonianze e vicissitudini individuali attestano che i repubblichini dovettero affrontare al loro ritorno situazioni difficili, discriminazioni per il loro passato, umiliazioni diverse, minacce ed aggressioni, in pubblico o sui luoghi di lavoro. «Il disagio psicologico e la paura per la propria incolumità spinsero molti a cercarsi altri impieghi e, al pari dei licenziamenti per motivi politici, furono all’origine della decisione di andare altrove, in Italia e all’estero, in via temporanea o definitiva»58.
Indubbiamente la situazione dei “vinti†risultava problematica, almeno per alcuni, in proporzione al contesto e alle responsabilità individuali, quali il grado di compromissione e la gravità dei reati commessi, tuttavia è opportuno ricordare che fin dai primi mesi del dopoguerra gli ex partigiani, in particolare comunisti e autonomi, subirono carcerazione preventiva, processo e detenzione, non solo per crimini commessi all’indomani della Liberazione, ma anche per azioni compiute durante i venti mesi di lotta partigiana59. Quindi in parallelo anche gli ex partigiani incontrarono difficoltà nel trovare un posto di lavoro o nel conservarlo, ma fu soprattutto per le donne partigiane che la vita divenne insostenibile nel caso in cui fossero state oggetto di stupro o di feroci torture.
Una nota che il capo di gabinetto del Ministero di Grazia e Giustizia inviava verso la fine di gennaio del 1953 all’allora presidente del Consiglio dei ministri, Alcide De Gasperi, in previsione di un ulteriore indulto che doveva essere emanato quell’anno stesso ed esteso anzi ai latitanti, riportava i dati “aggiornati†al 31 dicembre 1952 dei condannati e dei giustiziati per collaborazionismo nel nostro Paese, in base al decreto legislativo 27 luglio 1944. I primi non raggiungevano neppure le seimila unità al 31 dicembre 1952 e di questi 5328 erano stati «scarcerati anticipatamente per amnistia, indulto, grazia o liberazione condizionale»; rimanevano in carcere 266 detenuti poiché 334 erano latitanti già condannati con sentenza e 67 latitanti «giudicabili». Per alcuni detenuti, comunque, «la pena originariamente inflitta con sentenza di condanna, oltre che ridotta per effetto di generali provvedimenti di indulto, è stata ulteriormente diminuita con singoli provvedimenti di grazia». «È da tener presente», affermava la nota, «che in molti casi uno stesso condannato ha beneficiato prima di un provvedimento di grazia, attraverso una riduzione di pena, e successivamente ha pure beneficiato della liberazione condizionale per la residua pena. […] È da escludere che vi siano stati condannati per collaborazionismo i quali abbiano interamente espiata la pena loro inflitta con la sentenza di condanna».
I giustiziati furono 91 delle 259 condanne a morte emesse dai Tribunali, mentre per gli altri 168 l’esecuzione della pena «non ebbe seguito in conseguenza di provvedimenti di amnistia e di indulto, ovvero provvedimenti di grazia o della legge 22 gennaio 1948 n. 21»60.
Si deve ricordare che in Francia le condanne a morte eseguite in attuazione delle sentenze emesse dai tribunali civili (Cours de Justice e Chambres Civique) furono oltre 750, e altrettanto numerose furono quelle eseguite dai tribunali militari. Gli imputati condannati dalle corti civili furono quasi 100.000, mentre rimane ancora sconosciuto il numero dei procedimenti condotti dalle corti marziali61, una differenza molto rilevante con le cifre italiane che dà la misura di quanto l’attività giudiziaria abbia contribuito ad una memoria divisa nel nostro paese. E’ vero, come scrive Hans Woller in un suo corposo studio, che dalle aule giudiziarie italiane uscì la condanna senza appello del fascismo e della R.S.I. in quanto i procedimenti penali permisero la ricostruzione storica dei fatti ad alto livello legale e «si tennero per molti mesi migliaia di lezioni di storia patria» sui crimini compiuti da fascismo62. Ma ne derivò senz’altro una lacerazione nel tessuto sociale poiché si tradusse in incertezza del diritto ed una assenza di regole comuni, in sostanza una sfiducia verso il nuovo stato democratico e un contributo pesante a coltivare l’odio, il risentimento, il desiderio di vendetta. L’attività giudiziaria non consentì l’elaborazione del lutto sociale, che attraverso la condanna dei crimini commessi e la punizione dei colpevoli avrebbe avuto la sua catarsi individuale63. I procedimenti giudiziari portavano a galla la colpa collettiva di un regime repressivo che nessuno voleva accettare, frantumavano e chiamavano in causa le responsabilità individuali che troppa gente non voleva vedere. D’altra parte non poteva essere diversamente in quanto l’esperienza partigiana, e ancor più quella antifascista, aveva coinvolto solo una minoranza degli italiani, troppo pochi per rappresentare tutto il Paese. In sostanza una società rimasta in gran parte fascista si trovò a dover giudicare se stessa, impresa davvero troppo difficile per una collettività dalla coscienza fragile e immatura.
versione
stampabile